La proposta di creare uno “Stato sovrano dell’Ordine bektashi” all’interno di Tirana è stata presentata principalmente come un’iniziativa volta a promuovere la tolleranza, la moderazione e la convivenza religiosa. Questa descrizione, tuttavia, sposta il dibattito dalla questione fondamentale. Prima ancora di riguardare i rapporti tra le diverse confessioni, il progetto coinvolge il territorio, la sovranità, l’ordinamento costituzionale e lo stesso modello sul quale è stato costruito lo Stato albanese.
La posizione critica nei confronti del progetto non deve essere interpretata come un atteggiamento contrario ai bektashi. Il bektashismo fa parte della storia religiosa e culturale degli albanesi, mentre la Sede mondiale bektashi di Tirana merita tutela, sviluppo e riconoscimento internazionale. Proprio per questa ragione, la questione deve essere affrontata seriamente e non ridotta a slogan politici o a contrapposizioni tra comunità religiose.
La domanda non è se i bektashi meritino rispetto: questo è fuori discussione. La questione è se una comunità religiosa debba essere trasformata, per decisione politica dello Stato albanese, in un’entità sovrana su una parte del territorio della Repubblica d’Albania.
Il territorio non appartiene al governo
L’articolo 1 della Costituzione stabilisce che «la Repubblica d’Albania è uno Stato unitario e indivisibile». L’articolo 2 afferma che la sovranità appartiene al popolo, mentre l’articolo 3 annovera l’indipendenza e l’integrità territoriale tra i fondamenti dello Stato e impone alle autorità pubbliche il dovere di rispettarle e proteggerle.
Queste disposizioni non sono semplici formalità. Esse indicano che il territorio nazionale non è proprietà politica di un governo, di un primo ministro o di una maggioranza parlamentare temporanea. I governi amministrano lo Stato per un mandato limitato; non possiedono il territorio e non possono trasferirlo dalla giurisdizione albanese a un’altra sovranità con la stessa facilità con cui possono concedere un terreno in uso o approvare un progetto di sviluppo.
Se il territorio sul quale si trova la Sede mondiale bektashi diventasse parte di un altro Stato, per quanto piccolo o simbolico, su quello spazio cesserebbe la piena sovranità della Repubblica d’Albania. Per questo motivo, l’affermazione secondo cui si potrebbe creare uno Stato sovrano «senza compromettere la sovranità dell’Albania» contiene una contraddizione giuridica.
La sovranità territoriale consiste, nella sua essenza, nell’esercizio esclusivo dell’autorità statale su un determinato territorio. Due Stati non possono esercitare contemporaneamente una sovranità piena sullo stesso spazio.
Il primo ministro Edi Rama ha dichiarato che l’entità proposta sarebbe uno Stato spirituale «senza mura, senza polizia, senza esercito e senza tasse». Ma se non possedesse gli attributi, le istituzioni e le responsabilità fondamentali di uno Stato, sorgerebbe spontanea una domanda: perché sarebbe necessaria la sovranità?
Se, al contrario, disponesse di territorio, cittadinanza, governo e relazioni diplomatiche, non ci troveremmo più di fronte a un semplice centro spirituale, ma a uno Stato distinto, con tutte le conseguenze giuridiche che tale status comporta. Fonte: Reuters.
Una legge ordinaria non è sufficiente
Nell’attuale ordinamento costituzionale, la creazione di uno Stato sovrano all’interno del territorio albanese non può avvenire mediante una decisione governativa o una legge ordinaria. Essa inciderebbe direttamente sul carattere unitario e indivisibile della Repubblica, sull’integrità territoriale e sulla sovranità popolare.
L’articolo 177 stabilisce che una modifica costituzionale debba essere approvata da almeno due terzi di tutti i membri dell’Assemblea. Il Parlamento può decidere di sottoporre gli emendamenti a referendum, mentre il referendum diventa obbligatorio qualora venga richiesto da un quinto dei deputati.
Il raggiungimento del numero necessario di voti, tuttavia, non rende automaticamente ogni progetto politicamente giusto e vantaggioso per lo Stato. La Costituzione non dovrebbe essere modificata per adattarla a un’idea annunciata dal potere esecutivo, senza che sia stata dimostrata una reale necessità pubblica, senza un’ampia consultazione e senza un’analisi delle conseguenze a lungo termine.
Gli studiosi di diritto internazionale Kushtrim Istrefi e Luca Pasquet hanno osservato che la creazione di questa entità inciderebbe direttamente sull’indivisibilità, sull’integrità territoriale e sul carattere unitario dell’Albania. Sottolineano inoltre che restano da chiarire le modalità con le quali l’Albania esprimerebbe il proprio consenso, il riconoscimento internazionale, l’immunità dei dirigenti e la responsabilità giuridica delle istituzioni del nuovo Stato. Fonte: EJIL: Talk! – European Journal of International Law.
Il dibattito, quindi, non può limitarsi alla possibilità di ottenere i due terzi dei voti parlamentari. La questione coinvolge quello che nel diritto costituzionale viene definito potere costituente del popolo: l’autorità dalla quale deriva lo Stato stesso. Una modifica territoriale con conseguenze sulla sovranità richiede una legittimità molto più ampia di un accordo tra forze politiche.
Il paragone con il Vaticano non regge sul piano giuridico
La Città del Vaticano viene presentata come il modello sul quale costruire il nuovo Stato. Ma la somiglianza si limita al fatto che entrambi sarebbero piccole entità guidate da un’autorità religiosa.
Lo Stato della Città del Vaticano fu creato nel 1929 attraverso i Patti Lateranensi, dopo un conflitto storico durato diversi decenni tra il Regno d’Italia e la Santa Sede. Quest’ultima aveva posseduto per secoli personalità internazionale e relazioni diplomatiche, aveva governato territori e aveva continuato a essere riconosciuta come soggetto internazionale anche dopo la perdita dello Stato Pontificio.
Il Trattato Lateranense fu un accordo tra due soggetti dotati di status internazionale. L’Ordine bektashi, nonostante la sua importanza religiosa, storica e internazionale, non ha esercitato in precedenza una sovranità territoriale e non possiede lo status giuridico internazionale di cui godeva la Santa Sede prima della creazione dello Stato vaticano.
Istrefi e Pasquet sostengono che un accordo tra l’Albania e l’Ordine bektashi non costituirebbe un trattato internazionale tra due Stati già esistenti. Il nuovo Stato nascerebbe da una decisione unilaterale dell’Albania, che creerebbe un nuovo soggetto e gli trasferirebbe una parte del proprio territorio. Per questa ragione, l’analogia con il Vaticano risulta giuridicamente incompleta.
La sovranità non è garantita da una semplice proclamazione
Uno Stato non viene pienamente costituito soltanto perché un Parlamento lo definisce tale. Secondo i criteri comunemente utilizzati nel diritto internazionale, deve possedere un territorio, una popolazione permanente, un governo effettivo e la capacità di intrattenere relazioni con altri Stati.
Il progetto annunciato solleva interrogativi su ciascuno di questi elementi. Chi sarebbero i suoi cittadini? Quali leggi verrebbero applicate? I suoi dirigenti godrebbero dell’immunità statale? Come verrebbero disciplinati i reati, le controversie civili, le proprietà, le tasse, le banche e l’ingresso o l’uscita dal territorio? Chi garantirebbe la sicurezza e come potrebbe intervenire la polizia albanese al suo interno?
Se tutte queste funzioni fossero esercitate dall’Albania, la sovranità dell’entità sarebbe in gran parte nominale. Se, invece, venissero esercitate dal nuovo Stato, all’interno di Tirana nascerebbe concretamente una giurisdizione straniera.
Il riconoscimento da parte dell’Albania rappresenterebbe soltanto l’inizio. Ogni altro Paese deciderebbe autonomamente se riconoscere o meno il nuovo Stato. Senza un riconoscimento sufficiente, l’entità potrebbe rimanere in una condizione ambigua: Stato secondo la legislazione albanese, ma non necessariamente soggetto ampiamente riconosciuto nelle relazioni internazionali.
L’uguaglianza religiosa non si tutela privilegiando una sola comunità
Soltanto dopo avere chiarito le questioni riguardanti il territorio e la sovranità si arriva alla dimensione religiosa. Anche su questo piano, il progetto si scontra con un chiaro principio costituzionale.
L’articolo 10 stabilisce che in Albania non esiste una religione ufficiale, che lo Stato è neutrale nelle questioni di fede e che riconosce l’uguaglianza delle comunità religiose. La disposizione garantisce la loro indipendenza e la possibilità di collaborare con lo Stato, ma non l’elevazione di una comunità al di sopra delle altre attraverso la concessione della sovranità territoriale.
Attribuire lo status di Stato a una sola comunità introdurrebbe una differenza sostanziale, non paragonabile alla normale autonomia religiosa. Una comunità non sarebbe più soltanto un’istituzione religiosa albanese, ma diventerebbe un soggetto sovrano, potenzialmente dotato di cittadinanza, rappresentanza diplomatica e immunità. Le altre comunità continuerebbero invece a essere persone giuridiche operanti sotto la Costituzione e le leggi albanesi.
Le studiose Arolda Elbasani e Kledian Myftari sostengono che l’elevazione di una comunità religiosa allo status sovrano metterebbe in discussione proprio i meccanismi istituzionali che hanno sostenuto la convivenza religiosa in Albania: la neutralità dello Stato e la parità di trattamento tra le comunità.
Secondo la loro analisi, un favoritismo reale o percepito potrebbe generare sentimenti di esclusione e indebolire la fiducia nello Stato come arbitro equidistante. Fonte: Berkley Center, Georgetown University.
Dopo l’annuncio dell’iniziativa, la Comunità Musulmana d’Albania ha dichiarato che non era stata svolta alcuna consultazione con le comunità religiose e ha definito il progetto un precedente pericoloso per il futuro del Paese. Nella sua presa di posizione ha sottolineato che l’armonia religiosa è il risultato del contributo comune e non appartiene a un singolo gruppo. Fonte: Voice of America.
Questa critica non deve essere presentata come un conflitto tra musulmani sunniti e bektashi. Se il dibattito si trasforma in una competizione tra comunità religiose, si perde il punto centrale: il dovere dello Stato di mantenersi equidistante e di non creare gerarchie giuridiche tra le confessioni.
La tolleranza albanese non ha bisogno di uno Stato religioso
L’argomento secondo cui il nuovo Stato promuoverebbe un Islam tollerante pone un’ulteriore questione. Un governo laico non dovrebbe selezionare una comunità come rappresentante della versione dell’Islam che considera più accettabile. Lo Stato garantisce la libertà religiosa; non costruisce identità religiose e non stabilisce quale interpretazione debba rappresentare i musulmani dentro o fuori dal Paese.
L’Albania non ha costruito la propria convivenza religiosa concedendo la sovranità a una religione. L’ha costruita ponendo i cittadini sotto la stessa Costituzione e riconoscendo la libertà di ciascuna comunità. La tolleranza non si rafforza quando lo Stato distingue una comunità come “più moderata”, lasciando le altre di fronte a un confronto implicito e ingiusto.
Anche il migliore degli obiettivi non basta a giustificare uno strumento giuridico sbagliato. La promozione internazionale del bektashismo può essere realizzata senza creare un nuovo Stato.
Alla Sede mondiale bektashi possono essere garantiti una maggiore tutela istituzionale, l’autonomia amministrativa, la soluzione delle questioni patrimoniali, uno status culturale speciale e agevolazioni per le attività internazionali. Può essere sostenuta come centro di studi, museo e luogo di dialogo, senza sottrarre un solo metro quadrato alla sovranità albanese.
L’Albania ha bisogno di un dibattito sullo Stato
La proposta è stata resa nota inizialmente all’estero e soltanto in seguito è stata presentata al pubblico albanese. Per un progetto che coinvolge i fondamenti dello Stato, questo metodo è insufficiente.
Finora non è stato presentato all’opinione pubblica un progetto completo contenente la delimitazione del territorio, il modello costituzionale, le regole sulla cittadinanza, le fonti di finanziamento, i rapporti con la giustizia albanese e gli accordi previsti in materia di sicurezza e diplomazia.
In assenza di questi elementi, alla società viene chiesto di sostenere una denominazione, non una struttura giuridica chiaramente definita.
Non basta affermare che tutto verrà realizzato «nel rispetto della Costituzione». Occorre spiegare quali articoli verrebbero modificati, quale territorio uscirebbe dalla giurisdizione albanese, quali competenze sarebbero trasferite al nuovo Stato e quali conseguenze ne deriverebbero per i cittadini, le proprietà e le istituzioni del Paese.
Essere contrari alla creazione di uno Stato religioso all’interno dell’Albania non significa opporsi al bektashismo. Significa difendere il principio secondo cui tutte le comunità religiose devono vivere libere e uguali all’interno dello stesso Stato.
La Sede mondiale bektashi può essere un centro internazionale rispettato senza trasformarsi in uno Stato. L’Albania può tutelare il patrimonio bektashi senza compromettere l’indivisibilità del proprio territorio e senza creare un privilegio sovrano per una sola comunità.
Lo Stato albanese non rafforza l’armonia religiosa dividendo la sovranità secondo le appartenenze confessionali. La rafforza applicando a tutti la stessa Costituzione, le stesse leggi e lo stesso principio di uguaglianza. / Ponti Mediterranei
